mercoledì 18 settembre 2013

DIGITALE TERRESTRE, IL TAR DEL LAZIO DA’ RAGIONE ALLA RAI: PURTROPPO COME ERA PREVEDIBILE


AVV. MAESTRI: “DAVANTI A NOI 3 OPZIONI: FERMARE QUI LA GIOSTRA, FARE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO O PROMUOVERE UNA CLASS ACTION NAZIONALE.
Con sentenza n. 8288 del 16.09.2013, dopo 2 mesi dall'udienza pubblica del 18 luglio, il TAR del Lazio in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso proposto da 123 ravennati e dall'associazione di consumatori Cittadinanzattiva Emilia-Romagna. "Se dovessi utilizzare una metafora calcistica, direi 1 a 0 per la RAI, palla al centro: sì, perché la partita di andata è finita così ma abbiamo giocato bene, non sono mancati errori arbitrali e comunque ci attende la partita di ritorno" dichiara l'avvocato Andrea Maestri promotore del ricorso. E annuncia battaglia. Nel merito, il TAR capitolino afferma che "il disservizio lamentato è decisamente negato dalla RAI" e sarebbe emerso (dall'istruttoria espletata da Rai Way) che "solo alcuni cittadini del ravennate hanno problemi di ricezione, mentre altri non riscontrano alcun disservizio; come correttamente eccepisce Rai Way, ciò lascia supporre che i problemi di ricezione lamentati da alcuni utenti siano causati non dalla cattiva qualità del segnale trasmesso, ma dal non corretto puntamento del sistema ricevente da parte del singolo utente" e che "è stato ancora accertato dall'istruttoria espletata che il 99,6% degli abitanti della provincia di Ravenna riceve correttamente il segnale, cioè in misura superiore a quella prevista dall'art. 23 comma 4 del Contratto di Servizio in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico." Quanto alla richiesta di rimborso del canone e alla richiesta subordinata di risarcimento del danno in eguale misura, il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto il canone "costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio." e quindi "per un verso è da escludere che l'utente possa pretendere la restituzione del canone per un (preteso) disservizio, per altro verso la giurisdizione su una simile domanda esulerebbe in ogni caso dalla giurisdizione del giudice amministrativo" (n.d.r. per ricadere in quella del giudice tributario).




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