AVV. MAESTRI: “DAVANTI A NOI 3 OPZIONI:
FERMARE QUI LA GIOSTRA, FARE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO O PROMUOVERE UNA
CLASS ACTION NAZIONALE.
Con sentenza n. 8288 del 16.09.2013, dopo 2 mesi
dall'udienza pubblica del 18 luglio, il TAR del Lazio in parte respinge
ed in parte dichiara inammissibile il ricorso proposto da 123 ravennati e
dall'associazione di consumatori Cittadinanzattiva Emilia-Romagna.
"Se dovessi utilizzare una metafora calcistica, direi 1 a 0 per la RAI,
palla al centro: sì, perché la partita di andata è finita così ma abbiamo
giocato bene, non sono mancati errori arbitrali e comunque ci attende la
partita di ritorno" dichiara l'avvocato Andrea Maestri promotore
del ricorso. E annuncia battaglia. Nel merito, il TAR capitolino
afferma che "il disservizio lamentato è decisamente negato dalla RAI"
e sarebbe emerso (dall'istruttoria espletata da Rai Way) che "solo alcuni
cittadini del ravennate hanno problemi di ricezione, mentre altri non
riscontrano alcun disservizio; come correttamente eccepisce Rai Way, ciò lascia
supporre che i problemi di ricezione lamentati da alcuni utenti siano causati
non dalla cattiva qualità del segnale trasmesso, ma dal non corretto puntamento
del sistema ricevente da parte del singolo utente" e che "è
stato ancora accertato dall'istruttoria espletata che il 99,6% degli abitanti
della provincia di Ravenna riceve correttamente il segnale, cioè in misura
superiore a quella prevista dall'art. 23 comma 4 del Contratto di Servizio in
essere con il Ministero dello Sviluppo Economico." Quanto alla richiesta
di rimborso del canone e alla richiesta subordinata di risarcimento del danno
in eguale misura, il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto
il canone "costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge,
non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio." e
quindi "per un verso è da escludere che l'utente possa pretendere la
restituzione del canone per un (preteso) disservizio, per altro verso la
giurisdizione su una simile domanda esulerebbe in ogni caso dalla giurisdizione
del giudice amministrativo" (n.d.r. per ricadere in quella del giudice
tributario).
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