IL SINDACO, Premesso: - che le precipitazioni
nevose occorse nella giornata del 6 febbraio 2015 hanno provocato sul territorio
comunale la caduta di numerosi rami e alberi e che a causa della neve accumulatasi
sui rami altri alberi risultano essere pericolanti ed incombenti sulla sede stradale;
- che ai sensi della art. 15 della L.225 del 22/02/1992, il
sindaco è l’autorità comunale di protezione civile;
Preso atto che - a seguito dei sopralluoghi effettuati
dall’Ufficio tecnico comunale, è stata accertata la necessità di provvedere con
urgenza al taglio e alla rimozione delle piante pericolanti, che si protendono
e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale generando
condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;
Considerato che - la cura delle siepi e degli alberi posti
sul fronte di strade comunali o vicinali ad uso pubblico, nonché parcheggi
pubblici o di uso pubblico e marciapiedi, è uno dei principali strumenti di
prevenzione di pericoli per l’incolumità dei cittadini che transitano con
veicoli a motore, biciclette o a piedi; Richiamato l’art. 29 del D. Lgs.
30/04/1992 n. 285 il quale prevede, al comma 1 e 2:
“ I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono
la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie. copia informatica per consultazione Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi
altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.” Ritenuto
pertanto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere detti tronchi, rami,
piante e arbusti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica;
Visti gli articoli 6, 7 e 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, alla luce di quanto
disposto dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.16/12/1993
n. 495 Visto il testo vigente degli art. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000; Visto
il parere del servizio politiche forestali e ambiente dell' Unione dei comuni
della romagna faentina che si
riporta integralmente “l'art. 38 delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti consente l'asportazione
del materiale danneggiato ed il taglio dei tronchi troncati nelle aree forestali
danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche altresì l'art. 43
consente, in qualsiasi momento e purchè non si arrechi danno al bosco,
l'asportazione di piante secche e l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi,
la stessa potatura e/o spalcatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi
stagione dell'anno quindi la paura di sanzioni amministrative da parte del
Corpo Forestale dello Stato appare ingiustificata chiaramente è necessario che
il taglio riguardi esclusivamente piante "problematiche"di solito è
preferibile avvisare preventivamente i locali Comandi Stazione del CFS in
considerazione dell'enorme presenza di danneggiamenti mi sembrerebbe eccessivo
fare foto alle piante prima dell'intervento di asportazione”;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti conseguenti; ORDINA
: 1.
Per le motivazioni sopra esposte, a tutti i proprietari, o
comunque detentori a qualsiasi titolo di
aree, fondi confinanti con strade comunali o vicinali ad uso pubblico, parcheggi
pubblici o di uso pubblico e marciapiedi:
di procedere al taglio e alla rimozione delle piante
pericolanti (comprese le ramaglie) abbattute e/o danneggiate dalle nevicate che
hanno interessato il territorio comunale, in particolare quelle che si protendono
su tutte le sedi stradali e su qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico del
territorio comunale e che generano condizioni di pericolo per persone,
manufatti e viabilità, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle
strade e dei marciapiedi in modo che non restringano o danneggino le strade
stesse e ostacolino il transito pedonale e di tagliare i rami che si protendono
oltre il ciglio delle strade suddette. 2. Di assegnare il termine di giorni 60
(sessanta) dalla data di pubblicazione della presente presente ordinanza per
l’esecuzione dei lavori sopracitati;
3. Di stabilire che le suddette disposizioni trovino
applicazione ogni qualvolta si verifichi una invasione della proprietà
pubblica; AVVERTE
4. Che, scaduto il termine predetto, nell’eventualità in cui
gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle
siepi, i lavori saranno affidati dall’amministrazione comunale a ditta
specializzata, senza ulteriori comunicazioni, con successivo addebito delle
spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi; copia informatica
per consultazione DISPONE
5. Che alla presente ordinanza venga data la massima
pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’ente e venga trasmessa al servizio politiche forestali e ambiente
dell' Unione dei comuni della romagna faentina ; INCARICA
6. L’ufficio di polizia municipale e l’ufficio tecnico
comunale, nell’ambito delle rispettive competenze,
di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza; RENDE
NOTO
7. che i trasgressori della presente ordinanza saranno
puniti con la sanzione prevista dall'art. 29 del Codice della Strada .
Lì, 24/03/2015 IL SINDACO MISSIROLI DAVIDE
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