venerdì 27 marzo 2015

ORDINANZA DEL SINDACO: TAGLIO E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI PIANTE E RAMAGLIE PERICOLANTI SULLE STRADE COMUNALI, VICINALI AD USO PUBBLICO, PARCHEGGI PUBBLICI DI USO PUBBLICO


IL SINDACO, Premesso: - che le precipitazioni nevose occorse nella giornata del 6 febbraio 2015 hanno provocato sul territorio comunale la caduta di numerosi rami e alberi e che a causa della neve accumulatasi sui rami altri alberi risultano essere pericolanti ed incombenti sulla sede stradale;
- che ai sensi della art. 15 della L.225 del 22/02/1992, il sindaco è l’autorità comunale di protezione civile;
Preso atto che - a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale, è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio e alla rimozione delle piante pericolanti, che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale generando condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;
Considerato che - la cura delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali ad uso pubblico, nonché parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi, è uno dei principali strumenti di prevenzione di pericoli per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi; Richiamato l’art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 il quale prevede, al comma 1 e 2:
“ I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. copia informatica per consultazione  Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.” Ritenuto pertanto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere detti tronchi, rami, piante e arbusti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica; Visti gli articoli 6, 7 e 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, alla luce di quanto disposto dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.16/12/1993 n. 495 Visto il testo vigente degli art. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000; Visto il parere del servizio politiche forestali e ambiente dell' Unione dei comuni della romagna faentina che si



riporta integralmente “l'art. 38 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti consente l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei tronchi troncati nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche altresì l'art. 43 consente, in qualsiasi momento e purchè non si arrechi danno al bosco, l'asportazione di piante secche e l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi, la stessa potatura e/o spalcatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno quindi la paura di sanzioni amministrative da parte del Corpo Forestale dello Stato appare ingiustificata chiaramente è necessario che il taglio riguardi esclusivamente piante "problematiche"di solito è preferibile avvisare preventivamente i locali Comandi Stazione del CFS in considerazione dell'enorme presenza di danneggiamenti mi sembrerebbe eccessivo fare foto alle piante prima dell'intervento di asportazione”;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti conseguenti; ORDINA : 1. Per le motivazioni sopra esposte, a tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo  di aree, fondi confinanti con strade comunali o vicinali ad uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi:
di procedere al taglio e alla rimozione delle piante pericolanti (comprese le ramaglie) abbattute e/o danneggiate dalle nevicate che hanno interessato il territorio comunale, in particolare quelle che si protendono su tutte le sedi stradali e su qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico del territorio comunale e che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade e dei marciapiedi in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e ostacolino il transito pedonale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette. 2. Di assegnare il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente presente ordinanza per l’esecuzione dei lavori sopracitati;
3. Di stabilire che le suddette disposizioni trovino applicazione ogni qualvolta si verifichi una invasione della proprietà pubblica;     AVVERTE
4. Che, scaduto il termine predetto, nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori saranno affidati dall’amministrazione comunale a ditta specializzata, senza ulteriori comunicazioni, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi; copia informatica per consultazione  DISPONE
5. Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente e venga trasmessa al servizio politiche forestali e ambiente dell' Unione dei comuni della romagna faentina ; INCARICA
6. L’ufficio di polizia municipale e l’ufficio tecnico comunale, nell’ambito delle rispettive  competenze, di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza; RENDE NOTO
7. che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 29 del Codice della Strada .
Lì, 24/03/2015 IL SINDACO MISSIROLI DAVIDE

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